Il 15\16\17 giugno 2007
Time out del week end:
Tale esperienza è rivolta alle persone che fanno un uso della cocaina sociale\ricreazionale o situazionale\circostanziale. Si trascorrono 2/3 giorni in un agriturismo in piccolo gruppo (minimo di 4 ad un massimo di 12 persone) insieme ad uno psicoterapeuta ed un educatore per allontanarsi dall’ambiente a rischio di uso e sperimentare un fine settimana “alternativo” tra momenti ludici e ricreativi, esperienze di rilassamento a contatto con la natura e momenti di riflessione e analisi in gruppo.
Il time out del week end si svolge ogni terzo fine settimana di ogni mese.
Week end alternativo in gruppo
Rivolto ai consumatori di cocaina
Località Montefredente (Bo)Per informazioni
Katia 347\6844260
Nei polmoni niente hashish.
Caccia allo spacciatore: chi sa parli
di PAOLO COLONNELLO
MILANO
Non è stato uno spinello ma un cocktail micidiale a base di crack ad avere ucciso il 16 maggio scorso Dario Evola, il quindicenne morto in classe poco dopo l’intervallo. Erano stati alcuni studenti della sua scuola, l’istituto tecnico «Gadda» di Paderno Dugnano, a riferire di averlo visto fumare una «canna» in compagnia di altri ragazzi nei corridoi. E questo aveva tratto in inganno le prime fasi dell’indagine. Ma Dario quel giorno non stava fumando hashis o marjuana: stava per dire addio alla vita immettendo nei suoi polmoni una delle droghe più letali degli ultimi anni… [continua]
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- Tutte le droghe diventano uguali di fronte alla legge;
- Sono previste solo 2 tabelle di sostanze, non più 4;
- Viene reintrodotto il concetto quantitativo per distinguere tra consumo personale e spaccio;
- Viene punito chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, o per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi (che verranno indicati con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga), o per modalità di presentazione (avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato), o per altre circostanze dell’azione;
- La cannabis è trattata allo stesso modo di eroina e cocaina: reclusione da 6 a 20 anni;
- Viene mantenuta l’ipotesi attenuata per fatti di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni;
- In caso di condanna per fatti di lieve entità, nell’impossibilità di fruire della sospensione condizionale della pena, può essere chiesto il lavoro di pubblica utilità per un periodo corrispondente alla pena inflitta;
- Per il consumo personale sono sempre previste le sanzioni amministrative, che ora possono arrivare fino a un anno;
- Per il consumatore che sia socialmente pericoloso sono previste misure di sicurezza quali l’obbligo di presentazione alla PG, il divieto di frequentare locali pubblici, il divieto di condurre veicoli a motore;
- Gli arresti domiciliari diventano la regola, in luogo della custodia cautelare, per il tossicodipendente che sia in trattamento o intende sottoporvisi;
- L’affidamento in prova terapeutico viene esteso alle pene fino a 6 anni, anche se tale periodo è residuo di maggior pena;
- La certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono certificarlo ai fini delle misure alternative al carcere e della sospensione dell’esecuzione della pena.
Dr. Ferdinando BRIZZI
Centro Studi Gruppo Abele
Legge 49/ 2006 – varata nel febbraio 2006 a firma di Berlusconi-Fini-Giovanardi in materia di tossicodipendenza.
Unifica tutte le sostanze psicoattive sotto l’unica categoria DROGHE.
La legge 49/2006 prevede misure e sanzioni assai più pesanti di quelle della precedente legge Jervolino-Vassalli DPR 309/1990.
Viene reintrodotta la norma manifesto sul divieto d’uso di qualsiasi sostanza.
Altra modifica centrale allo schema di legge precedente consiste nell’unificazione delle tabelle delle sostanze per cui la stessa tabella I contiene l’oppio, la coca, le anfetamine, gli allucinogeni e la cannabis indica. Ciò significa che le pene dell’art. 73 (spaccio) vengono drasticamente inasprite, in quanto unificate verso l’alto: il semplice spaccio viene punito con una reclusione da 6 a 20 anni.
Viene poi reintrodotto il concetto di soglia quantitativa di sostanza al di sopra della quale scatta la presunzione di spaccio, riedizione della “dose media giornaliera” contenuta nella Jervolino-Vassalli, abrogata dal referendum del 1993. Le quantità che se superate fanno automaticamente scattare il reato di spaccio, prevedendo in questo caso sanzioni penali, ripristina il concetto di quantità fissata dalla legge e non più affidata alla valutazione del giudice, ed il “confine” tra uso personale e spaccio viene fissato da una tabella ministeriale (sotto riportata).
La pena prevista per chi “importa, esporta, acquista o riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope” in quantità superiori a quella della tabella” resta comunque la reclusione tra i sei e i venti anni.
SANZIONI PENALI E LE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PENA
Le sanzioni penali seguono criteri di gradualità: per le ipotesi meno gravi rimane la diminuente del fatto di lieve entità, che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione. Nel caso in cui, per un fatto di lieve entità, il soggetto non intende seguire un programma terapeutico, e ha già usufruito della sospensione della pena, invece di andare in carcere potrà svolgere un lavoro di pubblica utilità. Il recupero del soggetto viene favorito già nel momento in cui viene disposta la custodia cautelare in carcere: può essere evitata andando ai domiciliari e iniziando un programma terapeutico. Inoltre viene elevato da 4 a 6 anni il limite di pena che consente, in presenza di un programma riabilitativo, di sospendere l’esecuzione della pena decisa in via definitiva.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per l’uso delle sostanze stupefacenti si ripristina l’art. 76 prevedendo la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto, del permesso di soggiorno e fermo amministrativo del ciclomotore in uso, fino a due anni.
In presenza di “altri indici di pericolosità, o di recidiva”, si applicano misure più incisive: obbligo periodico di firma, divieto di condurre veicoli a motore, o divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Come avviene per misure simili disposte dalla legge sulla violenza sportiva, l’applicazione compete al questore, e la convalida del provvedimento spetta al giudice di pace.
RIDUZIONE DA 6 A 2 TABELLE
La riduzione delle tabelle dalle precedenti 6 a 2 e’ la traduzione pratica della non più distinzione tra droghe pesanti e leggere, sostanze che inducono o no alla dipendenza. Nella prima tabella vengono inseriti tutti gli stupefacenti dagli oppiacei agli alcaloidi, dalle anfetamine agli allucinogeni fino ad arrivare alla cannabis indica e ai suoi derivati, che in precedenza rientravano in una tabella a parte (la II). Nella seconda tabella, e suddivisi in sezioni, tutti i medicinali e i preparati vari.
Questo comporta che non ci sarà alcuna differenza per le attività illecite, ad esempio di detenzione o spaccio, e neppure di coltivazione, a seconda delle sostanze coinvolte, cannabis o di eroina, ad esempio. Unica differenza sarà la quantità che determinerà la detenzione a fini di consumo o di spaccio.
CURE E STRUTTURE AUTORIZZATE
Il DPR prevede poi anche nuovi rapporti tra enti pubblici e strutture private che gestiscono attività di recupero. In particolare le strutture private vengono equiparate a quelle pubbliche per l’accredito a realizzare programmi di recupero e disintossicazione anche alternativi al cercare, oppure obbligatori per le sanzioni amministrative.
Si entra anche nel merito delle cure affermando che i programmi di disintossicazione, ad esempio con metadone, dovranno essere a scalare, utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell’ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l’evoluzione dell’intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione”.
La tabella licenziata dalla Commissione d’Esperti , approvata dal Ministro Giovanardi, dal Ministro con delega alla Salute Berlusconi e dal Ministro Castelli si limita ad una cinquantina di sostanze rispetto alle duecento indicate come droghe (di una sola categoria: droghe e basta) dalla legge
La tabella esemplificativa fa riferimento ad una serie di cinque parametri:
- Dose media singola in milligrammi (D.M.S.);
- Moltiplicatore variabile (MOLT);
- Quantità massima detenuta in milligrammi di principio attivo (Q.M.D.);
- Sostanza lorda espressa o in grammi oppure in numero di compresse (SOST. LORD);
- Numero di assunzioni (N. ASSUNZ.)
| Sostanza | MOLT. (2) | Q.M.D (3) | SOST. LORD.(4) | N. ASSUNZ.(5) |
| Eroina | 10 | 250 | 1,7 (15%) | 10 assunz. |
| Cocaina | 5 | 750 | 1,6 (45%) | 5 assunz. |
| Cannabis* | 20 | 500 | 5 (10%) | 15/20 assunz. |
| Ecstasy | 5 | 750 | 5 compresse | 5 assunz. |
| Amfetamina | 5 | 500 | 5 compresse | 5 assunz. |
| Lsd | 3 | 0,15 | 3 francobolli | 3 assunz. |
* Per cannabis si intende hashish e marijuana
La quantità massima detenibile di ogni sostanza citata (Q.M.D.) per non incorrere nel reato di spaccio è, quindi, la risultante delle interrelazioni tra gli altri quattro parametri.
questo documento è tratto da www.progettoitaca.org
L’obiettivo del concorso fotografico è quello di dare vita ad una campagna di sensibilizzazione che “metta a fuoco” le molteplici facce della dipendenza attraverso gli scatti e la sensibilità dei partecipanti, chiamati a fissare attimi del quotidiano a loro giudizio particolarmente emblematici e rappresentativi sul tema delle “dipendenze”.
Uscire dall’equazione tra dipendenza e uso di sostanze (ad esempio droghe, alcol etc..), per andare alla scoperta di un mondo molto più articolato, meno visibile e dai contorni sfumati, in cui normalità e patologia spesso si confondono, sovrapponendosi. Il fatto che molte delle attività oggi alla base delle nuove forme di dipendenza siano legali e socialmente accettate, rende particolarmente stimolante la ricerca dei fotografi che decideranno di raccogliere la sfida lanciata dal concorso.
Le iscrizioni al concorso saranno aperte fino al 31 Agosto 2007
Il concorso è promosso dal Centro Accoglienza La Rupe con il patrocinio della regione Emilia Romagna, Assessorato alle Politiche per la Salute; Provincia di Bologna; Comune di Bologna; Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna; Università di Bologna – Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Dipartimento delle Arti Visive; Associazione Culturale U.F.O. – Unione Fotografi Organizzati.
Il progetto è stato finanziato da Aemilbanca e Mattei Italiana Gas.
Scarica il regolamento del concorso


